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Aggiornamenti normativi
Categorie a qualificazione obbligatoria: una, nessuna o centomila?
L’acceso dibattito di questi giorni si concentra sulle conseguenze da trarsi dall’intervenuta abrogazione, per scure del cd. correttivo, dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (d’ora in poi DL Expo), che come noto disciplinava le categorie a qualificazione obbligatoria e le SIOS, e conduce a possibili conclusioni opposte e reciprocamente escludenti. [[CASESTUDY]] Una prima possibile tesi Secondo un primo ragionamento, invero per primo sviluppato su questo sito dall’amico Roberto Donati (cfr. questo articolo), risulta evidente la “mano invisibile” del MIT nell’abrogazione della prefata norma, tenuto conto che sin dal parere 2336/2024 ne propugnava un’abrogazione implicita (ripudiata dalla giurisprudenza amministrativa prevalente che riteneva ancora vigente l’art. 12 del DL Expo). Pertanto, a fortiori dopo il correttivo che esplicita l’abrogazione, se...
L’acceso dibattito di questi giorni si concentra sulle conseguenze da trarsi dall’intervenuta abrogazione, per scure del cd. correttivo, dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (d’ora in poi DL Expo), che come noto disciplinava le categorie a qualificazione obbligatoria e le SIOS, e conduce a possibili conclusioni opposte e reciprocamente escludenti. [[CASESTUDY]] Una prima possibile tesi Secondo un primo ragionamento, invero per primo sviluppato su questo sito dall’amico Roberto Donati (cfr. questo articolo), risulta evidente la “mano invisibile” del MIT nell’abrogazione della prefata norma, tenuto conto che sin dal parere 2336/2024 ne propugnava un’abrogazione implicita (ripudiata dalla giurisprudenza amministrativa prevalente che riteneva ancora vigente l’art. 12 del DL Expo). Pertanto, a fortiori dopo il correttivo che esplicita l’abrogazione, se...
FOCUS - Il Decreto Legislativo 209/2024 e la nuova disciplina dei procedimenti sottosoglia:...
Con l’approvazione del Decreto Legislativo 209/2024, noto come Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, il legislatore interviene in modo significativo sulla disciplina dei procedimenti sottosoglia, in particolare per quanto concerne le procedure senza bando. Tra le principali novità si segnala l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023, una disposizione volta a rafforzare la trasparenza e la correttezza delle fasi preliminari delle procedure negoziate senza bando, per affidamenti sottosoglia europea, a mezzo della previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse. [[CASESTUDY]] La previsione normativa: il nuovo comma 2-bis dell’articolo 50 L’articolo 18 del Correttivo dispone che, all’articolo 50 del D.lgs. 36/2023, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: &l...
Con l’approvazione del Decreto Legislativo 209/2024, noto come Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, il legislatore interviene in modo significativo sulla disciplina dei procedimenti sottosoglia, in particolare per quanto concerne le procedure senza bando. Tra le principali novità si segnala l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023, una disposizione volta a rafforzare la trasparenza e la correttezza delle fasi preliminari delle procedure negoziate senza bando, per affidamenti sottosoglia europea, a mezzo della previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse. [[CASESTUDY]] La previsione normativa: il nuovo comma 2-bis dell’articolo 50 L’articolo 18 del Correttivo dispone che, all’articolo 50 del D.lgs. 36/2023, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: &l...
Crollo del Mercato dei Servizi Tecnici nel 2024: Calo del 60,5% Rispetto al 2023
L’Osservatorio OICE/Informatel ha evidenziato un significativo calo del mercato dei servizi tecnici nel 2024, con un totale di 1.918,8 milioni di euro di bandi, segnando una riduzione del 60,5% rispetto al 2023. I valori sono scesi sotto i livelli pre-Covid, con diminuzioni del 66,1% rispetto al 2022 e del 17,9% rispetto al 2021. Nonostante un'impennata nei bandi a dicembre (+157,6% rispetto a novembre), il confronto con dicembre 2023 mostra un forte calo (-53,2%). [[CASESTUDY]] Il calo è attribuito all’esaurirsi delle gare PNRR, alla mancanza di trasparenza dovuta alle nuove soglie per gli affidamenti diretti, e alle inefficienze normative del correttivo al codice appalti. Nel 2024, le gare UE sono diminuite del 57% in valore e del 33,4% in numero rispetto al 2023. Le gare per progettazione esecutiva hanno registrato un crollo del 77,6% in valore e del 57,7% in numero rispetto all...
L’Osservatorio OICE/Informatel ha evidenziato un significativo calo del mercato dei servizi tecnici nel 2024, con un totale di 1.918,8 milioni di euro di bandi, segnando una riduzione del 60,5% rispetto al 2023. I valori sono scesi sotto i livelli pre-Covid, con diminuzioni del 66,1% rispetto al 2022 e del 17,9% rispetto al 2021. Nonostante un'impennata nei bandi a dicembre (+157,6% rispetto a novembre), il confronto con dicembre 2023 mostra un forte calo (-53,2%). [[CASESTUDY]] Il calo è attribuito all’esaurirsi delle gare PNRR, alla mancanza di trasparenza dovuta alle nuove soglie per gli affidamenti diretti, e alle inefficienze normative del correttivo al codice appalti. Nel 2024, le gare UE sono diminuite del 57% in valore e del 33,4% in numero rispetto al 2023. Le gare per progettazione esecutiva hanno registrato un crollo del 77,6% in valore e del 57,7% in numero rispetto all...
Possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno...
Secondo la ricorrente l’offerta dell’aggiudicataria è inaffidabile perché il costo della manodopera necessario per far fronte alle prestazioni correlate al monte orario aggiuntivo non avrebbe potuto essere allocato tra le spese generali. Ciò in quanto le spese generali rappresentano una voce di costo riferita ad altri e strumentali costi della commessa e, per questo, insuscettibile di essere utilizzata a copertura dei costi che attengono alle prestazioni strettamente dedotte in contratto, quali, appunto, i costi della manodopera. [[CASESTUDY]] Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15/01/2025, n.666 stabilisce che: 7.1. Il Collegio, innanzitutto, ritiene di dover porre in rilievo come in seno alla giurisprudenza amministrativa si siano formati differenti orientamenti in relazione alla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo desti...
Secondo la ricorrente l’offerta dell’aggiudicataria è inaffidabile perché il costo della manodopera necessario per far fronte alle prestazioni correlate al monte orario aggiuntivo non avrebbe potuto essere allocato tra le spese generali. Ciò in quanto le spese generali rappresentano una voce di costo riferita ad altri e strumentali costi della commessa e, per questo, insuscettibile di essere utilizzata a copertura dei costi che attengono alle prestazioni strettamente dedotte in contratto, quali, appunto, i costi della manodopera. [[CASESTUDY]] Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15/01/2025, n.666 stabilisce che: 7.1. Il Collegio, innanzitutto, ritiene di dover porre in rilievo come in seno alla giurisprudenza amministrativa si siano formati differenti orientamenti in relazione alla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo desti...
Piccole manutenzioni: il ritorno dello “sblocca-cantieri”
L’articolo 1 comma 6 [1] del Decreto-legge 18/04/2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 (lo sblocca-cantieri) viene sostanzialmente riproposto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209. L’articolo 14 infatti prevede l’inserimento all’articolo 41 del Codice del nuovo comma 5 bis: «5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta r...
L’articolo 1 comma 6 [1] del Decreto-legge 18/04/2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 (lo sblocca-cantieri) viene sostanzialmente riproposto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209. L’articolo 14 infatti prevede l’inserimento all’articolo 41 del Codice del nuovo comma 5 bis: «5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta r...
Agli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto...
La ricorrente riferisce di non aver potuto neppure accedere alla documentazione di cui era stata ammessa l’ostensione in quanto non pubblicata ai sensi dell’art. 36, co. 2, d.lgs. n. 36/23. Pertanto ha diffidato l’amministrazione; in esito alla diffida la stazione appaltante ha trasmesso alla ricorrente la documentazione consistente nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria in parte oscurata e senza alcuno degli allegati oltre ai verbali di gara, all’offerta economica e ai giustificativi resi da quest’ultima ai fini della verifica di congruità del costo della manodopera dichiarato. [[CASESTUDY]] La ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso lamentando il comportamento illegittimo dell’amministrazione e la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 36/23, laddove non le è stata immediatamente re...
La ricorrente riferisce di non aver potuto neppure accedere alla documentazione di cui era stata ammessa l’ostensione in quanto non pubblicata ai sensi dell’art. 36, co. 2, d.lgs. n. 36/23. Pertanto ha diffidato l’amministrazione; in esito alla diffida la stazione appaltante ha trasmesso alla ricorrente la documentazione consistente nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria in parte oscurata e senza alcuno degli allegati oltre ai verbali di gara, all’offerta economica e ai giustificativi resi da quest’ultima ai fini della verifica di congruità del costo della manodopera dichiarato. [[CASESTUDY]] La ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso lamentando il comportamento illegittimo dell’amministrazione e la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 36/23, laddove non le è stata immediatamente re...
Lavori sino a 40.000 €. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito...
Per lavori sino a 40.000 € il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. L’articolo 92 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 prevede infatti la seguente modifica all’Allegato II. 14: 4) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»; [[CASESTUDY]] La Relazione illustrativa evidenzia come si sia inteso introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti...
Per lavori sino a 40.000 € il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. L’articolo 92 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 prevede infatti la seguente modifica all’Allegato II. 14: 4) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»; [[CASESTUDY]] La Relazione illustrativa evidenzia come si sia inteso introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti...
L’art. 102 implica la necessaria produzione del progetto di assorbimento? Esclusione...
Nella fase antecedente l’aggiudicazione nasce un contrasto tra potenziale aggiudicatario e stazione appaltante. Nel particolare la Stazione appaltante “insisteva” per il rispetto della clausola sociale, con riassorbimento di tutto il personale dell’operatore economico uscente, ovvero di dodici unità. L’appaltatore dal canto suo sostiene che la legge di gara non prevedeva “un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendosi tener conto dell’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario e della sussistenza o meno in capo a quest’ultimo di effettuare nuove assunzioni per adeguare la propria forza lavoro all’esigenze del servizio”. Per l’effetto si rendeva disponibile ad assumere otto delle dodici unità in organico dell’operatore uscente. [[CASESTUDY]] Dal che, la decisione della stazione app...
Nella fase antecedente l’aggiudicazione nasce un contrasto tra potenziale aggiudicatario e stazione appaltante. Nel particolare la Stazione appaltante “insisteva” per il rispetto della clausola sociale, con riassorbimento di tutto il personale dell’operatore economico uscente, ovvero di dodici unità. L’appaltatore dal canto suo sostiene che la legge di gara non prevedeva “un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendosi tener conto dell’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario e della sussistenza o meno in capo a quest’ultimo di effettuare nuove assunzioni per adeguare la propria forza lavoro all’esigenze del servizio”. Per l’effetto si rendeva disponibile ad assumere otto delle dodici unità in organico dell’operatore uscente. [[CASESTUDY]] Dal che, la decisione della stazione app...
Illeciti professionali: il termine triennale decorre, per i reati, al momento dell’esercizio...
Sebbene riferita all’articolo 80 del D.lgs 50/2016, la sentenza del Consiglio di Stato è significativa perché mette in relazione il vecchio ed il “nuovo” Codice con riferimento alle cause di esclusione per gravi illeciti professionali (attuale articolo 96 comma 10). Stabilendo, sulla base della Relazione al D. lgs 36/2023 (che assume, ad avviso del collegio, una valenza anche ai fini interpretativi dell’art. 80 comma 10- bis del d.lgs. 50 del 2016), che prevede come il triennio di esclusione debba essere ancorato, nell’ipotesi di commissione di illeciti penali non accertati con sentenza definitiva, non al fatto storico ma, o all’esercizio dell’azione penale, oppure, se antecedente, all’ordinanza di adozione di misure cautelari personali o reali, ovvero a provvedimenti che fanno emergere per primi il carattere di disvalore della condotta, connotandola in senso giuridic...
Sebbene riferita all’articolo 80 del D.lgs 50/2016, la sentenza del Consiglio di Stato è significativa perché mette in relazione il vecchio ed il “nuovo” Codice con riferimento alle cause di esclusione per gravi illeciti professionali (attuale articolo 96 comma 10). Stabilendo, sulla base della Relazione al D. lgs 36/2023 (che assume, ad avviso del collegio, una valenza anche ai fini interpretativi dell’art. 80 comma 10- bis del d.lgs. 50 del 2016), che prevede come il triennio di esclusione debba essere ancorato, nell’ipotesi di commissione di illeciti penali non accertati con sentenza definitiva, non al fatto storico ma, o all’esercizio dell’azione penale, oppure, se antecedente, all’ordinanza di adozione di misure cautelari personali o reali, ovvero a provvedimenti che fanno emergere per primi il carattere di disvalore della condotta, connotandola in senso giuridic...
Appalti, inserite nuove norme a favore di micro, piccole e medie imprese
Le novità sono volte a favorire la partecipazione nelle procedure di affidamenti pubblici Il correttivo al nuovo codice degli appalti fortemente voluto dal vice presidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini contiene una robusta valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Si tratta di un decreto legislativo che è entrato in vigore alla fine dell’anno scorso. [[CASESTUDY]] Tra le novità più significative volte a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese nelle procedure di affidamenti pubblici, si segnalano le seguenti misure:- in materia di subappalto, prevedendo che nei medesimi contratti si debba stabilire una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, in favore delle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie, da motivare ne...
Le novità sono volte a favorire la partecipazione nelle procedure di affidamenti pubblici Il correttivo al nuovo codice degli appalti fortemente voluto dal vice presidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini contiene una robusta valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Si tratta di un decreto legislativo che è entrato in vigore alla fine dell’anno scorso. [[CASESTUDY]] Tra le novità più significative volte a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese nelle procedure di affidamenti pubblici, si segnalano le seguenti misure:- in materia di subappalto, prevedendo che nei medesimi contratti si debba stabilire una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, in favore delle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie, da motivare ne...
Scorporo della manodopera: per il Consiglio di Stato è propugnabile la tesi della...
Interessante ordinanza del Consiglio di Stato (III, ord. 10 gennaio 2025, n. 80) sull’interpretazione dell’art. 41, c. 14 del Codice (e dell’art. 3 del bando tipo Anac) in punto di ribassabilità dei costi della manodopera. Come visto in questo articolo, secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. III 12 novembre 2024, n. 9084) l’art. 3 del bando tipo Anac tradisce i contenuti della relativa relazione illustrativa (che ammette un ribasso diretto della manodopera), e con la formulazione ivi prevista (“i costi per la manodopera non sono soggetti a ribasso“), in un’evidente eterogenesi dei fini, non ammette un ribasso o una riduzione dei costi della manodopera. Nel caso scrutinato, in assenza di impugnazione dell’art. 3, è stato infatti ritenuto meritevole di esclusione l’offerente che aveva ridotto i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante. [[CASES...
Interessante ordinanza del Consiglio di Stato (III, ord. 10 gennaio 2025, n. 80) sull’interpretazione dell’art. 41, c. 14 del Codice (e dell’art. 3 del bando tipo Anac) in punto di ribassabilità dei costi della manodopera. Come visto in questo articolo, secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. III 12 novembre 2024, n. 9084) l’art. 3 del bando tipo Anac tradisce i contenuti della relativa relazione illustrativa (che ammette un ribasso diretto della manodopera), e con la formulazione ivi prevista (“i costi per la manodopera non sono soggetti a ribasso“), in un’evidente eterogenesi dei fini, non ammette un ribasso o una riduzione dei costi della manodopera. Nel caso scrutinato, in assenza di impugnazione dell’art. 3, è stato infatti ritenuto meritevole di esclusione l’offerente che aveva ridotto i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante. [[CASES...
Pubblicato il Decreto sui criteri di ripartizione del Fondo per l'aggregazione degli...
Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto 3 dicembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il provvedimento stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2025. Il Decreto definisce requisiti di accesso e modalità di ripartizione delle risorse destinate a sostenere le attività dei soggetti aggregatori, incaricati della centralizzazione della domanda e dell'aggregazione degli acquisti di beni e servizi. Tali risorse fanno riferimento all'articolo 9, comma 9, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66. [[CASESTUDY]] Modalità di ripartizione delle risorse Le risorse del Fondo sono suddivise in quote requisito, secondo le percentuali riportate nella tabella 1 dell'Allegato A del Decreto. Per accedere ai finanziamenti, i soggetti aggregator...
Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto 3 dicembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il provvedimento stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2025. Il Decreto definisce requisiti di accesso e modalità di ripartizione delle risorse destinate a sostenere le attività dei soggetti aggregatori, incaricati della centralizzazione della domanda e dell'aggregazione degli acquisti di beni e servizi. Tali risorse fanno riferimento all'articolo 9, comma 9, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66. [[CASESTUDY]] Modalità di ripartizione delle risorse Le risorse del Fondo sono suddivise in quote requisito, secondo le percentuali riportate nella tabella 1 dell'Allegato A del Decreto. Per accedere ai finanziamenti, i soggetti aggregator...